Ordinanza n. 101 del 1992

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n.41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.44, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione di Patrizia Corticelli;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n.41, in relazione all'art. 12 della legge n.152 del 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Considerato che la legge 8 agosto 1991, n.274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) statuisce all'art. 8, primo comma, l'ammissione a riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per nuovo esame della rilevanza alla luce del citato jus superveniens.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.